titolo originario, dettata per la risoluzione dei conflitti tra due acquirenti a titolo
derivativo dal medesimo dante causa7. Tale principio può estendersi ad altri analoghi conflitti tra modi di acquisto
della proprietà a titolo originario (diversi dall’usucapione, come l’esproprio) e
modi di acquisto a titolo derivativo.
Pertanto, tutto ciò posto, si ritiene che non sia possibile la trascrizione dei
provvedimenti di esproprio, oltre che in favore del nuovo proprietario (Demanio
dello Stato), anche a favore del soggetto concessionario/gestore degli immobili
espropriati.
Diversamente, invece, si configura la possibilità di specificare l’uso del
concessionario/gestore in ambito catastale, considerato peraltro che, come noto, in
linea di principio la pubblicità immobiliare e il catasto rappresentano due sistemi
“complementari”, ma che perseguono finalità diverse. Il “sistema della
trascrizione”, infatti, ha lo scopo principale di rendere opponibili ai terzi gli atti
relativi ai diritti reali su beni immobili; quindi, i registri immobiliari hanno la
funzione sostanziale di dirimere i conflitti sulla titolarità di beni immobili, mentre
l’intestazione catastale risponde all’esigenza inventariale di tenere aggiornate le
intestazioni dell’immobile per finalità fiscali, così da consentire la corretta
attribuzione delle imposte in base al possesso dei redditi.
In coerenza con la richiamata funzione inventariale, peraltro, anche la “XIV
Istruzione per la conservazione del Nuovo Catasto” approvata col decreto
ministeriale 20 gennaio 1936 e sostituita da quella annessa al decreto ministeriale
l0 marzo 1949, detta disposizioni specifiche sulle intestazioni catastali dei beni del
Demanio pubblico e sulle modalità anche procedurali con cui ottenere
l’integrazione di tali intestazioni catastali in favore di altri soggetti beneficiari di
una determinata situazione giuridica. In particolare, al paragrafo 41 si dispone che
7 Cass. civ., Sez. II, ordinanza, 16/03/2022, n. 8590. (“In tema di trascrizione, il conflitto fra l'acquirente a
titolo derivativo e quello per usucapione è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile, a favore
del secondo, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione e
dall'anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto
a titolo derivativo, atteso che il principio della continuità delle trascrizioni, dettato dall'art. 2644 c.c., con
riferimento agli atti indicati nell'art. 2643 c.c., non risolve il conflitto tra acquisto a titolo derivativo ed
acquisto a titolo originario, ma unicamente fra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa”).
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