L’imposta minima integrativa, l’imposta minima suppletiva e l’imposta
minima nazionale dovute in Italia sono versate in euro con le modalità di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di
compensazione.
Il versamento delle imposte avviene in due rate: il 90 per cento dell’importo
dovuto entro l’undicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio al
quale l’imposta si riferisce e l’importo residuo entro l’ultimo giorno del mese
successivo al termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa a
tale esercizio.
In tale ambito, la relazione illustrativa al decreto chiarisce che, per i soggetti
con esercizio coincidente con l’anno solare, il primo versamento per l’imposizione
integrativa dovuta in relazione al 2024 dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno
di novembre 2025 e la seconda rata dell’imposta dovuta per il 2024 dovrà essere
versata entro luglio 2026. A partire dall’esercizio successivo a quello transitorio
(come definito dall’articolo 54 del decreto), per i soggetti con esercizio coincidente
con l’anno solare, la seconda rata per l’imposta dovuta nel 2025 dovrà essere
versata entro il mese di aprile 2027 (con prima rata da versare entro novembre
2026).
Tanto premesso, al fine di consentire il versamento delle imposte in parola
mediante il modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:
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“2730” denominato “Imposta minima integrativa - articoli 13, 14 e 15
del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;
“2731” denominato “Imposta minima suppletiva - articoli 19, 20 e 21 del
decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;
“2732” denominato “Imposta minima nazionale - articolo 18 del decreto
legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono
esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella