Pagina 3 di 6
professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita
semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:[...]?
b-bis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni
immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli
interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da
non più di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione
e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari
per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di
acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per
la maggior parte di tale periodo».
Nel definire i criteri di calcolo della plusvalenza, il successivo articolo 68 del
TUIR, nel testo in vigore a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 64,
lett. b), nn. 1), 2) e 3), della citata legge di bilancio 2024, prevede che «le plusvalenze di
cui alle lettere a), b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza
tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di
costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
Per gli immobili di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per
donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto
dal donante. Per gli immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 67,
ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi
agevolati ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si siano conclusi da non più di