Provvedimento Agenzia Entrate del 19.11.2025 (503079/2025)

Prot. n. 503079

Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.

153474 del 27 marzo 2025 recante “Approvazione dei modelli di

comunicazione di cui all’articolo 3, comma 14-novies, del decreto-legge 27

dicembre 2024, n. 202, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito

d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre

2025 nelle Zone Logistiche Semplificate, di cui all’articolo 13 del decreto-legge

7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024,

n. 95, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione

telematica

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento

Dispone

1. Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate

prot. n. 153474 del 27 marzo 2025

1.1. Al fine di dare attuazione alla legge 18 novembre 2025, n. 171, con la

quale è stata riconosciuta l’agevolazione di cui all’articolo 3, commi 14-octies, 14-

novies e 14-decies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, per gli investimenti effettuati

dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle zone delle regioni Marche e

Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107,

paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27

marzo 2025, sono apportate le seguenti modifiche:

Agenzia delle entrate - Via Giorgione, 106 – 00147 Roma - tel. 0650543282 –

- al titolo, dopo le parole “dalla legge 4 luglio 2024, n. 95,” sono inserite le

seguenti: “e nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a

finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato

sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 3 della legge 18

novembre 2025, n. 171,”;

- al paragrafo 1, dopo le parole “dalla legge 4 luglio 2024, n. 95,” sono

inserite le seguenti: “e nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli

aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 3 della

legge 18 novembre 2025, n. 171,”;

- al paragrafo 1.1, dopo le parole “dalla legge 4 luglio 2024, n. 95,” sono

inserite le seguenti: “e nelle zone delle regioni di Marche e Umbria ammissibili

agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 3 della legge

18 novembre 2025, n. 171,”;

- al paragrafo 1.4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “In relazione

agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle zone

delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma

dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento

dell’Unione europea, i soggetti interessati sono tenuti a presentare esclusivamente

la Comunicazione integrativa. Agli investimenti del periodo precedente non si

applicano le disposizioni del paragrafo 1.3.”;

- nei riferimenti normativi, alla lettera b) “Disciplina normativa di

riferimento”, dopo le parole “Articolo 3, commi 14-octies, 14-novies e 14-decies,

del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 febbraio 2025, n. 15;”, sono inserite le seguenti: “Articolo 3 della legge

18 novembre 2025, n. 171.”.

2

2. Modifiche al modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 3,

comma 14-novies, secondo periodo, del decreto-legge n. 202 del 2024 e alle

relative istruzioni

2.1. Al modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 3, comma

14-novies, secondo periodo, del decreto-legge n. 202 del 2024, sono apportate le

seguenti modifiche:

a) nel titolo, tra i riferimenti normativi, è aggiunto l’articolo 3 della legge

18 novembre 2025, n. 171;

b) nell’Informativa sul trattamento dei dati personali, nel riquadro “Base

giuridica”, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “L’art. 3 della legge n. 171

del 18 novembre 2025 estende l’agevolazione anche agli investimenti effettuati

nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a norma dell’art.

107, par. 3, lettera c), del TFUE.”;

c) a pagina 3, alla lettera g) della “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio”,

dopo le parole “istituite dai relativi DPCM” sono inserite le seguenti: “e nelle zone

delle regioni Marche e Umbria,”;

d) a pagina 3, alla lettera h) della “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio”,

dopo le parole “DPCM n. 40/2024;” è inserito il seguente periodo: “Per le zone

delle regioni Marche e Umbria, gli investimenti per i quali l’impresa intende fruire

del credito d'imposta non sono stati oggetto dell’assunzione di impegni

giuridicamente vincolanti prima del 1° gennaio 2025, ai sensi della l. n. 171 del

2025.”

2.2. Alle istruzioni al modello di comunicazione integrativa sono apportate

le seguenti modifiche:

a) nel titolo, tra i riferimenti normativi, è aggiunto l’articolo 3 della legge

18 novembre 2025, n. 171;

b) a pagina 1, nel riquadro “A cosa serve il modello e chi lo utilizza”, dopo

le parole “degli investimenti indicati nella Comunicazione.” sono inseriti i seguenti

periodi: “Il presente modello è utilizzato anche dalle imprese per comunicare gli

investimenti realizzati nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle

3

zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a

norma dell'art. 107, paragrafo 3, lett. c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione

europea ai sensi dell’art. 3 della legge 18 novembre 2025, n. 171. Le imprese che

hanno realizzato investimenti nelle zone delle regioni Marche e Umbria sono

esonerate dall’invio della Comunicazione, e pertanto non devono tener conto dei

riferimenti alla stessa, presenti in queste istruzioni.”;

c) a pagina 3, nel riquadro “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio”, dopo

la frase “- la ZLS Friuli-Venezia Giulia è stata istituita con DPCM del 3 febbraio

2025.” è inserito il seguente periodo: “Con riferimento alle zone delle regioni

Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’art. 107,

paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono

agevolabili gli investimenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15

novembre 2025.”;

d) a pagina 6, dopo le parole “Unione europea.” è inserito il seguente

periodo: “Con riferimento alle zone delle regioni Marche e Umbria, sono

agevolabili esclusivamente i Comuni, o loro porzioni, rientranti nelle zone

ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma del predetto art. 107, paragrafo

3, lettera c).”;

e) a pagina 8, nel “QUADRO E Estremi fatture e certificazione”, dopo il

periodo “Le altre fatture non possono avere data anteriore all’istituzione della

ZLS.” è inserito il seguente: “Per gli investimenti effettuati nelle zone delle regioni

Marche e Umbria ammesse agli aiuti, le fatture non possono avere data anteriore

al 1° gennaio 2025.”;

f) è aggiunto l’allegato con l’elenco dei Comuni, o loro porzioni, delle

regioni Marche e Umbria ammesse all’aiuto.

2.3. Il modello di comunicazione integrativa e le relative istruzioni, nella

versione aggiornata, sono parte integrante del presente provvedimento e

sostituiscono i precedenti. La versione aggiornata del modello di comunicazione

integrativa e delle relative istruzioni è resa disponibile gratuitamente sul sito

internet dell’Agenzia delle entrate.

4

3. Testo coordinato

Al solo fine di facilitarne la lettura, si riporta di seguito il testo del

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27

marzo 2025, coordinato con le modifiche apportate dal presente provvedimento.

Le modifiche introdotte con il presente provvedimento sono riportate in

carattere grassetto.

Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all’articolo 3, comma

14-novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, per l’utilizzo del contributo

sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025

al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche Semplificate, di cui all’articolo 13 del

decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

luglio 2024, n. 95, e nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli

aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 3 della

legge 18 novembre 2025, n. 171, con le relative istruzioni, e definizione delle

modalità di trasmissione telematica

1. Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all’articolo 3, comma

14-novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, per l’utilizzo del contributo

sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025

al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche Semplificate, di cui all’articolo 13 del

decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

luglio 2024, n. 95, e nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli

aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 3 della

legge 18 novembre 2025, n. 171, con le relative istruzioni, e definizione delle

modalità di trasmissione telematica.

5

1.1. Il presente provvedimento approva, ai sensi dell’articolo 3, comma 14-

novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 (di seguito, decreto-legge), i modelli di

comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per

gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle Zone

Logistiche Semplificate (di seguito, ZLS), di cui all’articolo 13 del decreto-legge

7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n.

95, e nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità

regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul

funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 3 della legge 18

novembre 2025, n. 171, con le relative istruzioni.

1.2. Con la comunicazione di cui all’articolo 3, comma 14-novies, primo

periodo, del decreto-legge (di seguito Comunicazione), gli operatori economici

che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui

all’articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024 comunicano l’ammontare delle

spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di

sostenere fino al 15 novembre 2025 relative all’acquisizione di beni strumentali

destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle ZLS,

istituite ai sensi dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre

2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a

norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento

dell’Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità

regionale 2022-2027.

1.3. Con la Comunicazione di cui al paragrafo 1.2 possono essere indicati

anche:

a) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi

successivamente al 31 dicembre 2024. Resta fermo che le spese ammissibili sono

solo quelle sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025;

b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque,

non prima dell’8 maggio 2024, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 60 del

6

2024, o, se successiva, della data del DPCM istitutivo della ZLS nella quale è stato

effettuato l’investimento) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.

1.4. La comunicazione di cui all’articolo 3, comma 14-novies, secondo

periodo, del decreto-legge (di seguito Comunicazione integrativa), deve essere

inviata, a pena di decadenza dall’agevolazione, dai soggetti interessati per attestare

l’avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2025 degli investimenti effettuati.

In relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre

2025 nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità

regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul

funzionamento dell’Unione europea, i soggetti interessati sono tenuti a

presentare esclusivamente la Comunicazione integrativa. Agli investimenti

del periodo precedente non si applicano le disposizioni del paragrafo 1.3.

1.5. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del

sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2 Reperibilità della Comunicazione e della Comunicazione integrativa

2.1 La Comunicazione e la Comunicazione integrativa sono disponibili

gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
3 Modalità per l’invio della Comunicazione

3.1 Ai sensi dell’articolo 3, comma 14-novies, primo periodo, del decreto-

legge la Comunicazione è inviata dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025

esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure

avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui

all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22

luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata

utilizzando esclusivamente il software denominato “ZLS2025”, disponibile

gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
3.2 A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro

cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con

7

l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione

del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito

internet dell’Agenzia delle entrate.

3.3 Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di

scadenza del termine di cui al paragrafo 3.1 e nei quattro giorni precedenti ma

scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari

successivi a tale termine.

3.4 Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1, è

possibile:

a) inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella

precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa

sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

b) presentare la rinuncia integrale al credito di imposta precedentemente

comunicato.

3.5 La Comunicazione inviata successivamente al termine di presentazione

è scartata in fase di accoglienza.

3.6 La Comunicazione è scartata nel caso in cui:

a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio

della Comunicazione;

b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non

corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle

entrate;

c) il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna

struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli

comunicati ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, e risultanti nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia

delle entrate. Considerato che l’Istat ha sviluppato la nuova classificazione

ATECO 2025, nella Comunicazione sono indicati i codici attività presenti nella

nuova classificazione ATECO 2025.

8

4 Modalità per l’invio della Comunicazione integrativa

4.1 Ai sensi dell’articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo, del

decreto-legge la Comunicazione integrativa è inviata dal 20 novembre 2025 al 2

dicembre 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal

beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle

dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica della

Comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il software

denominato “ZLSINTEGRATIVA2025”, disponibile gratuitamente sul sito

4.2 Si considera tempestiva la Comunicazione integrativa trasmessa alla

data di scadenza del termine di cui al paragrafo 4.1 e nei quattro giorni precedenti

ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari

successivi a tale termine.

4.3 Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 4.1 è

possibile:

a) inviare una nuova Comunicazione integrativa, che sostituisce

integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione

integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

b) annullare la Comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale

scelta comporta l’annullamento di tutte le Comunicazioni integrative

precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione ai sensi

del citato secondo periodo del comma 14-novies.

4.4 La Comunicazione integrativa inviata successivamente al termine di

presentazione è scartata in fase di accoglienza. Oltre i termini di presentazione di

cui al paragrafo 4.1 possono essere accolte eventuali Comunicazioni integrative

rettificative dei dati del quadro C, nei casi di Comunicazioni integrative sottoposte

al controllo antimafia risultate incomplete, solo se pervenute entro sessanta giorni

dal rilascio dell’apposita ricevuta.

4.5 Si applica il paragrafo 3.2.

9

4.6 La Comunicazione integrativa è scartata:

a) nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 3.6;

b) nel caso in cui i dati indicati nella Comunicazione integrativa siano

incongruenti rispetto a quelli indicati nella Comunicazione precedentemente

presentata.

5 Utilizzo del credito d’imposta

5.1 Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del

limite di spesa per l’anno 2025 di cui all’articolo 3, comma 14-octies, secondo

periodo, del decreto-legge, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari

esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo

9 luglio 1997, n. 241.

5.2 Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, nella misura

spettante ai sensi dell’articolo 3, comma 14-decies, del decreto-legge, è utilizzabile

a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento

di cui al medesimo comma 14-decies e, comunque, non prima del rilascio di una

seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione

integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento

all’utilizzo del credito d’imposta.

5.3 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.2, la quota del credito

corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture

elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria è utilizzabile

a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale

l’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito

d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal

Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a

trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di

cui all’articolo 3, comma 14-decies, del decreto-legge, la certificazione mediante

posta

elettronica

certificata

al

seguente

indirizzo:

creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it. Nel caso di acconti fatturati dall’8

10

maggio 2024 (o dalla data istitutiva della ZLS) al 31 dicembre 2024, relativi a

investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nella

Certificazione deve essere attestato che dette spese costituiscono acconto dei

predetti investimenti e le relative fatture, oltre a essere indicate nel Quadro E,

devono essere inviate, unitamente alla certificazione, all’indirizzo di posta indicato

nel periodo precedente.

5.4 Fermo restando quanto previsto nei paragrafi 5.2 e 5.3, relativamente

alla Comunicazione integrativa per la quale l’ammontare del credito d’imposta

riconosciuto nella misura spettante ai sensi dell’articolo 3, comma 14-decies, del

decreto-legge sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle

verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le disposizioni

di cui al periodo precedente si applicano anche in presenza di un credito spettante

ai sensi dell’articolo 3, comma 14-decies, del decreto-legge non superiore a

150.000 euro qualora detto importo, sommato ai crediti di imposta per gli

investimenti nella ZLS 2024 spettanti allo stesso beneficiario, contribuisce a

superare la soglia di 150.000 euro. In tal caso, è obbligatoria la compilazione del

quadro C del Modello. L’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento

all’utilizzo del credito di imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

5.5 Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta:

a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici

resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di

versamento;

b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti

superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il

relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha

trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi

telematici dell’Agenzia delle entrate;

c) con la risoluzione n 10/E del 6 febbraio 2025 sono state impartite le

istruzioni per la compilazione del modello F24.

11

6 Controlli antimafia

6.1 Nella Comunicazione integrativa è presente il Quadro C - Elenco

soggetti sottoposti alla verifica antimafia.

6.2 Nei casi di Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia

risultate incomplete, deve essere inviata entro sessanta giorni dal rilascio

dell’apposita ricevuta la Comunicazione integrativa corretta. Per le Comunicazioni

integrative sottoposte al controllo antimafia, per le quali il credito è stato

riconosciuto sotto condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora la Prefettura segnali

l’impossibilità di effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da

sottoporre a verifica o perché, a seguito di indagini, sono stati individuati familiari

conviventi non indicati nella Comunicazione integrativa, l’Agenzia delle entrate

trasmette al beneficiario un avviso contenente tale informazione mediante

messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice

Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito

presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

6.3 Entro sessanta giorni dal ricevimento dell’avviso di cui al paragrafo 6.2,

il beneficiario è tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell’informazione antimafia,

una Comunicazione integrativa contenente i dati aggiornati nel quadro C, mediante

posta elettronica certificata all’indirizzo di cui al paragrafo 5.3. Fino all’invio della

Comunicazione integrativa corretta è sospesa la fruizione del credito non ancora

utilizzato. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente paragrafo senza

che il beneficiario abbia provveduto all’invio della Comunicazione integrativa

corretta, l’Agenzia delle entrate procede, con atto motivato, alla revoca del credito

riconosciuto sotto condizione risolutiva e al recupero di quanto indebitamente

utilizzato.

6.4 Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la

competenza per gli adempimenti relativi ai controlli antimafia e ai controlli

documentali sulla Certificazione nel caso previsto nel paragrafo 5.3.

12

7 Trattamento dei dati

7.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli

articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in

materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196 e s.m.i.- è individuata nell’articolo 3, comma 14-novies, del decreto-

legge, il quale prevede, al primo periodo, che i soggetti beneficiari del credito

d’imposta presentino all’Agenzia delle entrate una Comunicazione attestante

l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che

prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. Il medesimo comma prevede,

al secondo periodo, che, a pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti

interessati comunicano, altresì, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal

1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Il medesimo comma, al terzo periodo,

prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano

approvati i modelli di Comunicazione e di Comunicazione integrativa, con le

relative istruzioni, e siano definite le modalità di trasmissione telematica.

7.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei

dati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento.

L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al

quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria,

l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché

le attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata Responsabile del

trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

7.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nella Comunicazione e nella

Comunicazione integrativa approvate con il presente provvedimento, sono:

- i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell’eventuale

soggetto terzo che effettua la Comunicazione e la Comunicazione integrativa (es.

rappresentante legale) e dei familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia;

- i dati anagrafici (codice fiscale) dell’eventuale soggetto avente causa che

presenta la Comunicazione integrativa in luogo del soggetto dante causa a seguito

di operazioni straordinarie intervenute successivamente al 23 giugno 2025.

13

- gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla

presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale);

- i dati contabili relativi al credito d’imposta;

-gli estremi della certificazione e delle fatture elettroniche ricevute dal

beneficiario e relative ad acquisti agevolabili.

I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del

processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della

Comunicazione e della Comunicazione integrativa, per le verifiche successive e

per l’eventuale recupero degli importi non spettanti.

Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5,

par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva

i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle

proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione.

7.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1,

lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in

maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non

autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della Comunicazione e

della Comunicazione integrativa venga effettuata mediante i canali telematici

dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi

di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui

all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

7.5 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative

richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire

la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità

di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

7.6 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei

diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle

entrate ed è parte integrante della Comunicazione e della Comunicazione

integrativa.

14

7.7 Sul trattamento dei dati personali relativo alla Comunicazione e alla

Comunicazione integrativa è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla

protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

Motivazioni

L’articolo 3 della legge 18 novembre 2025, n. 171 (di seguito, legge), ha

esteso l’agevolazione prevista dall’articolo 3, commi 14-octies, 14-novies, 14-

decies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 (di seguito, decreto-legge), agli investimenti

effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle zone delle regioni

Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo

107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge, ai fini della fruizione della

predetta agevolazione, i soggetti interessati sono tenuti a presentare all’Agenzia

delle entrate, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, esclusivamente la

comunicazione di cui all’articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo, del

decreto-legge (di seguito, Comunicazione integrativa), per attestare l’ammontare

delle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.

153474 del 27 marzo 2025 è stato approvato il modello di Comunicazione

integrativa per la fruizione del credito di imposta per investimenti nelle Zone

Logistiche Semplificate (ZLS), e sono state definite le relative modalità di

trasmissione telematica.

Con il presente provvedimento sono disposte le modifiche al

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27

marzo 2025, al modello di Comunicazione integrativa e alle relative istruzioni, per

consentire anche alle imprese che, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025,

hanno effettuato investimenti nelle zone agevolate delle regioni Marche e Umbria

di presentare la Comunicazione integrativa.

15

Al fine di dare concreta attuazione alla previsione di cui all’articolo 5,

comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di

statuto dei diritti del contribuente”, in base al quale “L'amministrazione

finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e

agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in

materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo

gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore”, si è

predisposto un testo coordinato, avente natura meramente ricognitiva, del

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27

marzo 2025 e delle successive modifiche.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni

(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo

68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo

modificato con delibera del Comitato di gestione n. 15 del 2022 (articolo 2; articolo

3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul

sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione

trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.

43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato

per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”

(articolo 1, commi da 61 a 65-bis);

16

Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,

dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di

politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del

Paese, nonché in materia di immigrazione” (articolo 16, comma 2);

Decreto-legge 27 dicembre 2024, n 202, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di

termini normativi” (articolo 3, commi 14-octies, 14-novies, 14-decies);

Legge 18 novembre 2025, n. 171, recante “Disposizioni per il rilancio

dell’economia nei territori delle regioni Marche e Umbria” (articolo 3);

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) del 13 dicembre

2007 e successive modificazioni (articolo 107, paragrafo 3, lettera c));

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del

27 marzo 2025, recante Approvazione dei modelli di comunicazione di cui

all’articolo 3, comma 14-novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, per

l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti

realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche

Semplificate, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95,con le relative

istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 19 novembre 2025

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente

17

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS