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Provvedimento Agenzia Entrate del 17.11.2025 (491453/2025)

Prot. n. 491453

Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.

189273 del 21 dicembre 2009 recante l’approvazione del modello AA5/6 che i

soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio

attività IVA, devono utilizzare per la domanda di attribuzione del codice fiscale,

per la comunicazione di variazione dati e per la comunicazione delle avvenute

fusioni, concentrazioni, trasformazioni ed estinzioni, delle relative istruzioni e

delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito

del presente provvedimento

Dispone

1. Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 189273

del 21 dicembre 2009

1.1. Al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.

189273 del 21 dicembre 2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3. Modalità per la presentazione del modello all’Agenzia delle entrate

3.1. In caso di richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale il

modello di cui al punto 1 può essere presentato direttamente presso qualsiasi

ufficio dell’Agenzia delle entrate, tramite il servizio postale mediante

raccomandata, tramite PEC ovvero tramite un apposito servizio web presente

nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. In caso di variazioni

1

relative ai dati in precedenza comunicati il modello può essere presentato in via

telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente o attraverso gli intermediari

abilitati, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, secondo le

specifiche tecniche contenute nell’allegato B del presente provvedimento. Il

modello deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle

entrate nell’ipotesi di comunicazione di avvenuta estinzione, fusione,

concentrazione e trasformazione.

3.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione

telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, di

rilasciare al contribuente copia cartacea su modello conforme per struttura e

sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.

3.3. Nel caso in cui tra i dati oggetto di variazione figurino quelli relativi al

rappresentante legale, il modello può essere presentato esclusivamente in una delle

seguenti modalità:

-

direttamente presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui

circoscrizione ha sede il domicilio fiscale del soggetto diverso dalla persona fisica;

a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta elettronica

-

certificata (PEC), ovvero tramite apposito servizio web disponibile nell’area

riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, allegando copia fotostatica di

un documento di identificazione del rappresentante, da inviare all’ufficio

dell’Agenzia individuato al punto precedente.

Al modello devono essere allegati i documenti comprovanti le informazioni

anagrafiche dell’ente e del nuovo rappresentante legale, nonché una dichiarazione

sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale viene attestata la qualità di

rappresentante dell’ente per il quale viene resa la dichiarazione”;

b) dopo il paragrafo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

4. Aggiornamenti del modello e delle istruzioni

4.1. Eventuali aggiornamenti ai modelli e alle relative istruzioni potranno

2

essere pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate

e ne sarà data relativa comunicazione.

1.2. Con il presente provvedimento sono approvate le istruzioni per la

presentazione del modello AA5/6 Domanda attribuzione codice fiscale,

comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione,

estinzione” che, a partire dal 18 novembre 2025, sostituiscono quelle approvate

con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 189273 del

21 dicembre 2009.

2. Testo coordinato

2.1. Al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni concernenti la

presentazione del modello AA5/6 da parte dei soggetti diversi dalle persone

fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA, per effettuare la

domanda di attribuzione del codice fiscale e per la comunicazione delle relative

variazioni, si riporta di seguito il testo del Provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle entrate prot. n. 189273 del 21 dicembre 2009, coordinato con

le modifiche apportate dal presente provvedimento. Le modifiche introdotte con il

presente provvedimento sono riportate in carattere grassetto.

1. Approvazione del modello AA5/6 che i soggetti diversi dalle persone

fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA, devono utilizzare

per la domanda di attribuzione del codice fiscale, per la comunicazione di

variazione dati e per la comunicazione delle avvenute fusioni, concentrazioni,

trasformazioni ed estinzioni

1.1. È approvato il modello AA5/6, domanda di attribuzione del codice

fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione,

trasformazione ed estinzione, con le relative istruzioni, che i soggetti non obbligati

alla dichiarazione di inizio attività IVA sono tenuti ad utilizzare per chiedere

lattribuzione del numero di codice fiscale ai sensi del decreto ministeriale 28

3

dicembre 1987, n. 539, e per assolvere gli adempimenti previsti dallarticolo 7,

comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

1.2. Il modello approvato con il presente provvedimento deve essere

utilizzato a partire dal 1° febbraio 2010.

2. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa

2.1.

Il modello di cui al punto 1 è reso disponibile gratuitamente

dallAgenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere utilizzato

prelevandolo dai siti internet dellAgenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it
fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui allallegato A).

2.2.Il medesimo modello può essere altresì prelevato da altri siti Internet a

condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui allallegato A) e rechi

lindirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente

provvedimento.

2.3.È autorizzata la stampa del modello di cui al punto 1 nel rispetto delle

caratteristiche tecniche di cui allallegato A). A tale fine il modello è reso

disponibile nei siti di cui al punto 2.1 in uno specifico formato elettronico riservato

ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idonei a consentirne la

riproduzione.

3. Modalità per la presentazione del modello all’Agenzia delle entrate

3.1. In caso di richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale il

modello di cui al punto 1 può essere presentato direttamente presso qualsiasi

ufficio dell’Agenzia delle entrate, tramite il servizio postale mediante

raccomandata, tramite PEC ovvero tramite un apposito servizio web presente

nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. In caso di

variazioni relative ai dati in precedenza comunicati il modello può essere

presentato in via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente o

attraverso gli intermediari abilitati, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del

4

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive

modificazioni, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato B del

presente provvedimento. Il modello deve essere trasmesso esclusivamente in

via telematica all’Agenzia delle entrate nell’ipotesi di comunicazione di

avvenuta estinzione, fusione, concentrazione e trasformazione.

3.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione

telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, di

rilasciare al contribuente copia cartacea su modello conforme per struttura e

sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.

3.3. Nel caso in cui tra i dati oggetto di variazione figurino quelli relativi

al rappresentante legale, il modello può essere presentato esclusivamente in

una delle seguenti modalità:

-

direttamente presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui

circoscrizione ha sede il domicilio fiscale del soggetto diverso dalla persona

fisica;

-

a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta elettronica

certificata (PEC), ovvero tramite apposito servizio web disponibile nell’area

riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, allegando copia

fotostatica di un documento di identificazione del rappresentante, da inviare

all’ufficio dell’Agenzia individuato al punto precedente.

Al modello devono essere allegati i documenti comprovanti le

informazioni anagrafiche dell’ente e del nuovo rappresentante legale, nonché

una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale viene

attestata la qualità di rappresentante dell’ente per il quale viene resa la

dichiarazione.

4. Aggiornamento del modello e delle istruzioni

5

4.1. Eventuali aggiornamenti ai modelli e alle relative istruzioni

potranno essere pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia

delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Motivazioni

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 189273 del 21

dicembre 2009, è stato approvato il modello AA5/6 che i soggetti diversi dalle

persone fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA, devono

utilizzare per la domanda di attribuzione del codice fiscale, per la comunicazione

di variazione dati e per la comunicazione delle avvenute fusioni, concentrazioni,

trasformazioni ed estinzioni, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per

la trasmissione telematica dei dati.

Al fine di garantire un maggiore controllo e presidio del processo di

attribuzione del codice fiscale e di variazione dei dati precedentemente comunicati

da parte dei citati soggetti, sono state disciplinate specifiche modalità di

presentazione del modello AA5/6.

In particolare, il presente provvedimento prevede che, in caso di variazione

del rappresentante legale del soggetto diverso dalla persona fisica tenuto alla

presentazione del modello AA5/6, questultimo debba essere presentato

esclusivamente presso l’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione ha sede il

domicilio fiscale del soggetto dichiarante, oppure a mezzo raccomandata con

ricevuta di ritorno o Posta elettronica certificata (PEC), ovvero tramite apposito

servizio web disponibile nell’Area riservata del sito internet dell’Agenzia delle

entrate.

Al modello devono essere allegati i documenti comprovanti le informazioni

anagrafiche dell’ente e del nuovo rappresentante legale, nonché una dichiarazione

sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, nella quale

il sottoscrittore dello stesso attesti la propria qualità di rappresentante in relazione

6

all’ente per il quale rende la dichiarazione.

Il presente provvedimento, pertanto, approva le nuove istruzioni allegate al

modello AA5/6 che, a partire dal 18 novembre 2025, sostituiscono quelle adottate

con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 189273 del

21 dicembre 2009.

Al fine di dare concreta attuazione alla previsione di cui all’articolo 5,

comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di

statuto dei diritti del contribuente”, in base al quale “L'amministrazione

finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e

agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in

materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo

gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore”, si è

predisposto un testo coordinato, avente natura meramente ricognitiva, del

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 189273 del 21

dicembre 2009.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni

(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68,

comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo

modificato con delibera del Comitato di gestione n. 15 del 2022 (articolo 2; articolo

3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul

sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione

trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.

43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

7

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e

successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore

aggiunto”;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e

successive modificazioni, recante Disposizioni relative allanagrafe tributaria e

al codice fiscale dei contribuenti”;

Decreto ministeriale 23 dicembre 1976, n. 13814, e successive

modificazioni, recante Modalità per lattribuzione e comunicazione del numero

di codice fiscale, per la richiesta dei duplicati e per la cancellazione dall’anagrafe

tributaria dei soggetti estinti;

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 1987, n. 539 e successive

modificazioni, recante “Modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero

di codice fiscale e per la richiesta del tesserino plastificato. Approvazione dei

nuovi modelli per la richiesta del numero di codice fiscale (AA4/7. AA5/5) e del

certificato di codice fiscale per i soggetti diversi dalle persone fisiche (AA11/2);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive

modificazioni, avente ad oggetto Regolamento recante modalità per la

presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, allimposta

regionale sulle attività‡ produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi

dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e

successive modificazioni, recante Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa(articolo 46 e

articolo 47);

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, e successive

modificazioni, avente ad oggetto Regolamento recante disposizioni in materia di

utilizzo del servizio di collegamento telematico con l’Agenzia delle entrate per la

8

presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che

disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi

connessi ad adempimenti fiscali”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 189273 del

21 dicembre 2009, recante “Approvazione del modello AA5/6 che i soggetti diversi

dalle persone fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA,

devono utilizzare per la domanda di attribuzione del codice fiscale, per la

comunicazione di variazione dati e per la comunicazione delle avvenute fusioni,

concentrazioni, trasformazioni ed estinzioni, delle relative istruzioni e delle

specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

dellarticolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 17 novembre 2025

IL DIRETTORE DELLAGENZIA

Vincenzo Carbone

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