La competenza di emanazione dell'atto di recupero (articolo 38-bis, comma 1, lett. g, DPR n. 600/1973) spetta, in mancanza del domicilio fiscale del contribuente beneficiario, alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate che, al momento della commissione della violazione, è competente con riferimento al luogo dove detta violazione è stata commessa.
A stabilirlo la stessa Agenzia Entrate con Provvedimento del 5 giugno 2024. Nelle ipotesi di cessione di crediti di imposta mancanti dei requisiti di legge, precisano le Entrate, il luogo della commissione della violazione utile ad individuare la competenza, in assenza del domicilio fiscale del contribuente beneficiario, è il domicilio fiscale del cessionario al momento di utilizzo del credito, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del DPR n. 600/1973.
Al riguardo per individuare la competenza territoriale, con riferimento al luogo dove è stata commessa la violazione, è necessario fare riferimento all’Allegato A del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate.
Nel documento sono riportati, in forma sintetica, gli effetti fiscali (imposte dirette, indirette e ipocatastali) delle operazioni di cessione, donazione e successione, sia di aziende che di partecipazioni societarie.
Sono sintetizzati i profili di imposizione, diretta ed indiretta, per le seguenti fattispecie:
- cessione di azienda;
- donazione di azienda;
- successione di azienda;
- cessione di partecipazione societaria;
- donazione di partecipazione societaria;
- successione di partecipazione societaria.
Sono esporti, inoltre, i tratti salienti dei patti di famiglia, con rimando alla relativa normativa.
Il documento è aggiornato al 9 giugno 2025.
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La prima comunicazione deve essere inviata, direttamente dal contribuente o da un intermediario autorizzato alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, dal 31 marzo al 30 maggio 2025.
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